Bullismo e Cyberbullismo

by BisogniEducativi

Il bullismo è un comportamento aggressivo e violento che viene perpetrato da un individuo chiamato bullo nei confronti di un’altra persona, la vittima. Questo comportamento può manifestarsi attraverso offese e violenze di natura verbale, come pettegolezzi, derisioni, scherni, minacce, insulti e calunnie, o di natura fisica, come spintoni, schiaffi e pugni. Purtroppo, il bullismo è un fenomeno diffuso, soprattutto nelle scuole, dove un bambino o un adolescente può diventare oggetto di attenzioni negative da parte dei bulli.

Il motivo del bullismo è complesso e variegato, richiedendo un’analisi caso per caso con uno specialista. Tuttavia, possiamo affermare che l’età scolare è un periodo delicato, in cui la formazione del carattere e della personalità è ancora in corso. Durante questa fase, si possono compiere azioni per cercare accettazione dal gruppo o essere influenzati da fattori personali o familiari più profondi. È cruciale il ruolo degli educatori, insegnanti e, soprattutto, dei genitori nel promuovere il rispetto e i valori positivi.
In ogni caso, il bullismo non è giustificabile e deve essere prevenuto. Le vittime devono denunciare gli atti, e i responsabili devono essere puniti. Successivamente, esamineremo come e quando attuare queste misure preventive.

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che si verifica online, coinvolgendo offese e insulti diretti a persone sia conosciute che sconosciute virtualmente, attraverso chat o social network come Facebook e Instagram. La differenza chiave tra il bullismo tradizionale e quello online è l’anonimato completo nel quale può manifestarsi il cyberbullismo. Le derisioni virtuali possono provenire da utenti anonimi, rendendo difficile per la vittima identificare il persecutore, nonostante le tracce online. Trattandosi di questioni estremamente delicate, è essenziale incoraggiare chiunque sia vittima di bullismo o cyberbullismo a parlarne, chiedere aiuto a un adulto e rivolgersi alle autorità competenti per porre fine a tali comportamenti.

Cosa prevede la legge?
La legge 29 maggio 2017, n. 71 prevede le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

Innanzitutto viene data una definizione di cyberbullismo, precisamente è: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”(Art.1 della Legge sopra citata).

La legislazione stabilisce le attività preventive ed educative che il MIUR, gli USR, gli Istituti Scolastici e il Corpo docente devono attuare per contrastare il bullismo. Grazie a questa normativa, ogni scuola deve designare un docente responsabile delle condotte di cyberbullismo:

  1. Ogni istituto scolastico deve individuare tra i docenti un referente incaricato di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo.
  2. Il Dirigente Scolastico, venendo a conoscenza di atti di cyberbullismo, deve informare prontamente i genitori dei minori coinvolti.
  3. Le scuole devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad essa connessi. Gli uffici scolastici regionali devono organizzare progetti sul territorio e promuovere azioni per contrastare il cyberbullismo e promuovere l’educazione alla legalità.

Le azioni di bullismo possono configurare reati quali percosse, lesioni, minacce, diffamazione, violazioni della privacy, molestie e furto. Tali comportamenti sono considerati più gravi in presenza di motivazioni futili o razzismo.

Dal punto di vista civile, il bullismo può generare conseguenze come il risarcimento del danno ingiusto, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile. Questo risarcimento può riguardare danni biologici (all’integrità fisica e psichica), danni morali (come il turbamento dello stato d’animo della vittima) e danni esistenziali (come danni alla reputazione o all’immagine).

In alcuni casi, oltre alla responsabilità diretta del bullo minorenne, possono sussistere responsabilità dei genitori, configurabili come “culpa in educando” ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile. Questo articolo stabilisce che i genitori sono responsabili del danno causato dalle azioni illecite dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette alla loro tutela, che vivono con loro. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
La scuola può essere ritenuta responsabile per “culpa in vigilando” del personale docente. Il comma 2 dell’articolo 2048 del codice civile afferma che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno causato dalle azioni illecite dei loro allievi e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.